STATUTO
ART. l
(denominazione, sede ,durata dell’associazione)
E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa vigente l’Associazione di promozione sociale denominata ” Il Salice “, con sede in Massanzago, via .Roma n. 57, a durata compatibile con il raggiungimento dello scopo sociale.
L’attività ed i rapporti tra gli associati sono regolati dal presente Statuto.
ART. 2
(oggetto e scopo)
L’Associazione non ha fine di lucro e persegue finalità di promozione, solidarietà ed utilità sociale nel campo della valorizzazione ed assistenza alla persona, nella diffusione della solidarietà nei rapporti umani e intergenerazionali per affermare il valore della vita e migliorarne la qualità attraverso l’organizzazione e/o la partecipazione ad iniziative ed attività nei settori dei servizi sociali,socio sanitari, ricreativi e socio-culturali , senza distinzione di etnia, religione, appartenenza politica o altro.
L’Associazione è espressione di partecipazione e pluralismo, si struttura in modo democratico e secondo quanto prevedono la Legge n. 383 del 2000.
Essa si propone di:
- favorire l’integrazione sociale della persona contribuendo a rimuovere cause che possono
- creare fenomeni di emarginazione, bisogno, solitudine;
- promuovere attività di formazione a favore degli associati e della comunità in cui opera;
- promuovere il proficuo impegno del tempo libero attraverso proposte di iniziative ricreative,
- socio-culturali e assistenziali per dare alla cittadinanza adulta opportunità di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva;
- promuovere sinergie e rapporti di collaborazione con altre associazioni e, anche in forma di convenzione, con Enti ed Istituzioni pubbliche e private che operano nel sociale.
ART. 3
(divieto distribuzione degli utili)
Per la propria attività l’Associazione si basa su autofinanziamenti e contributi di Enti pubblici o privati. E’ espressamente vietata l’assegnazione di utili o la distribuzione di fondi tra soci.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Ai fini fiscali l’Associazione deve considerarsi Ente non commerciale, secondo quanto disposto dal e. 4, art. 87, DPR 22/1986 n. 917 (TUIR).
ART. 4
(collaborazioni, convenzioni)
L’Associazione persegue l’attuazione delle proprie finalità avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. Per le prestazioni dei Soci sono eventualmente riconoscibili rimborsi spese autorizzati, documentati e giustificati, nonché, in caso di particolare necessità prestazioni a titolo di lavoro autonomo o subordinato.
Potrà inoltre avvalersi della collaborazione di animatori, operatori, conferenzieri, agenzie o altro personale specializzato anche esterno all’Associazione.
Tali collaborazioni potranno essere disciplinate con specifica convenzione stipulata dal Presidente quale legale rappresentante dell’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo.
ART. 5
(attività accessorie)
Nell’esclusivo scopo di concorrere al perseguimento dei fini statutari, l’Associazione potrà in via accessoria secondaria, comunque marginale, svolgere attività quali:
- a) prestazioni di servizi rese ad Enti pubblici o a privati;
- b) partecipazione di soci a manifestazioni o iniziative promosse da Enti pubblici o privati;
- c) sponsorizzazioni per il finanziamento di finalità statutarie,
- d) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge n. 383/2000.
ART. 6
(finanziamenti)
‘ Per la propria attività o per diverse iniziative di solidarietà o altro, l’Associazione si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti pubblici o di privati. E’ espressamente vietata l’assegnazione di utili o distribuzione di fondi tra soci, che non siano il mero riconoscimento di spese vive sostenute per attività proprie dell’Associazione stessa. Ai fini fiscali l’Associazione deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dall’art. 87, DPR 22/1986 n. 917 (TUIR).
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- a) dalle quote di iscrizione e da eventuali contributi aggiuntivi straordinari deliberati dall’Assemblea dei soci in relazione a particolari iniziative;
- b) da contributi e/o liberalità di privati, enti ed associazioni;
- c) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- d) da ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della Legge n. 383/2000.
ART. 7
(soci)
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all’accettazione dello Statuto ed alle decisioni prese dagli Organi sociali. Per essere soci si dovrà presentare domanda su modulo predisposto con specificate le generalità anagrafiche e la condivisione delle finalità dell’Associazione.
La qualità di socio si acquista previo assenso del Consiglio Direttivo.
Il socio può in qualsiasi momento recedere, con comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione.
Tutti i soci sono considerati volontari in quanto possono prestare la loro attività prevalentemente in modo personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Essi sono tenuti al versamento di una quota associativa stabilita annualmente dal Comitato/ Direttivo entro il 31 Marzo.
La quota sociale è intrasmissibile.
Per il primo anno tale quota è fissata nella misura di €5,00.
Possono far parte dell’Associazione le sole persone fisiche.
Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.”
ART. 8
(diritti dei soci)
I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
ART. 9
(doveri dei soci)
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
ART. 10
(patrimonio)
II patrimonio dell’Associazione, indivisibile, è costituito da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione.
In caso di scioglimento il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione prevista dalla Legge.
ART. 11
(il bilancio)
L’esercizio dell’associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo che comprende le previsioni di spesa e di entrata, ed un rendiconto consuntivo che rappresenta la situazione patrimoniale dell’Associazione ed i risultati della gestione con entrate e spese sostenute nel corso dell’anno.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati
dall’Assemblea ordinaria
entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio
consuntivo.
ART. 12
(le entrate)
Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote sociali, dall’utile derivante, dallo svolgimento di attività e servizi, da eventuali contributi aggiuntivi straordinari deliberati dall’Assemblea, da contributi e/o liberalità di privati, enti ed associazioni e da ogni altra entrata che concorra al perseguimento degli scopi dell’Associazione.
ART. 13
(organi dell’Associazione)
Sono organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea degli aderenti (soci);
- b) il Consiglio Direttivo (C.D.) costituito da sette componenti eletti dall’Assemblea.
- e) il Presidente;
- d) il Vicepresidente ed il Segretario Amministrativo che svolge anche le funzioni di Tesoriere,
individuati dal Presidente, sentito il C.D.;
L’Assemblea ordinaria, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare uno o più Revisori dei Conti per l’esame dei documenti di bilancio.
Il Presidente rappresenta l’Associazione : a lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi in giudizio. In caso di assenza è sostituito dal Vice Presidente o da altro componente del C.D. su indicazione del Presidente stesso.
A seguito di decisione dell’Assemblea, l’Associazione potrà dotarsi di Regolamento interno.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
ART. 14
(l’assemblea dei soci)
L’Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione o dal Vicepresidente delegato.
E’ convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione, o quando sia ritenuto utile o su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto degli associati.
In prima convocazione la seduta è valida se è presente la maggioranza dei soci iscritti, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
Le deliberazioni si effettuano per alzata di mano e richiedono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto dei ¾ dei Soci. Le modifiche allo Statuto vengono apportate alla presenza di 2/3 dei Soci e con voto favorevole della maggioranza. Entrambe le ipotesi spettano all’assemblea straordinaria.
Per la devoluzione del patrimonio sociale necessita la presenza di almeno la metà degli associati.
La convocazione è effettuata con avviso scritto, comprendente l’ordine del giorno, affisso all’albo della sede dell’Associazione ed in altri spazi pubblici almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario
eventualmente nominato.
L’Associazione potrà dotarsi di regolamento interno.
ART. 15
(compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea:
- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca, qualora ritenuto opportuno, i Revisori dei Conti;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
- approva i regolamenti interni e le convenzioni;
- approva proposte per le attività istituzionali;
- delibera le modifiche allo Statuto, l’eventuale scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.
Il voto è palese, quando non si tratti di persone. Ogni socio, in maggiore età, ha diritto ad un voto e potrà essere portatore della delega da parte di un altro socio.
ART. 16
(il Consiglio Direttivo)
II Consiglio Direttivo (C.D.) è composto da N. 7 componenti, compreso il Presidente dell’Associazione, eletti dall’Assemblea fra i propri soci, su lista aperta di disponibili, nel rispetto del voto singolo.
Nella prima riunione nomina al suo interno il Presidente. Il C.D. è validamente costituito quando sono presenti la metà dei suoi componenti oltre il Presidente.
I componenti del C.D. svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni.
Sono rieleggibili e revocabili dall’Assemblea.
E’ l’organo esecutivo dell’Associazione, è convocato dal Presidente o dal
Vicepresidente da esso
delegato o su iniziativa di almeno la metà dei suoi componenti.
ART. 17
(compiti del Consiglio Direttivo)
II Consiglio Direttivo ha compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell’ambito delle linee generali fissate dall’Assemblea. Nella gestione ordinaria:
- predispone gli atti da sottoporre all’Assemblea;
- da esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizza gli atti per la gestione dell’Associazione;
- elabora i documenti di bilancio ‘e rendiconto da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
- propone l’eventuale revoca di soci,
- fissa l’entità delle quote associative e le modalità di pagamento delle stesse;
- stabilisce i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.
Di ogni riunione deve essere redatto sintetico verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
ART. 18
(il Presidente)
II Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo nel
proprio seno e nella
prima riunione, a maggioranza dei voti espressi segretamente. E’ anche
Presidente del Consiglio
Direttivo, che convoca e presiede.
Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione, apre e chiude conti correnti
bancali e postali,
procede agli incassi ed autorizza i pagamenti, cura i rapporti con enti ed
associazioni esterne.
Individua il Vicepresidente delegato.
Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base degli indirizzi degli organi assembleali. Può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, convocando in tal caso il C.D. par la ratifica del suo operato.
ART. 19
(controversie)
entuali controversie interne tra associati o organi, saranno sottoposte alla competenza di un collegio arbitrale, il Collegio dei Probiviri, formato da tre associati individuati dall’Assemblea, all’unanimità tra persone, anche non soci, con esperienza in campo
Viene escluso il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Le decisioni del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere membri del Collegio dei Probiviri.
ART. 20
(gratuità delle cariche)
Tutte le cariche elettive o su nomina sono gratuite.
ART. 21
(legge applicabile) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.